Per ristabilire un clima politico più sereno in tema di giustizia, il governo ha allo studio delle misure equilibrate. Tra le ipotesi: l'istituzione di processi della durata di almeno 50 anni, in modo che le parti possano arrivare alla sentenza in un'atmosfera più distesa.
Uscire dall'emergenza giudiziaria senza spaccare il Paese: il governo è determinato a trovare soluzioni equilibrate per inaugurare un clima politico più sereno, come ha dichiarato l'onorevole Cicchitto nel corso del convegno 'L'opposizione: una manica di stronzi', da lui stesso presieduto a Roma. Queste le possibili soluzioni in corso di elaborazione.
Processo lungo Vista l'inspiegabile contrarietà di buona parte del Parlamento alla legge sul processo breve, i giuristi del centrodestra starebbero approntando la soluzione opposta: il processo lungo. Nessun procedimento giudiziario può concludersi prima di cinquant'anni dall'apertura dell'istruttoria. "Questo", ha spiegato l'avvocato Ghedini, "permetterebbe di arrivare alla sentenza in un'atmosfera molto più distesa, quando imputati, parti lese, pubblico ministero e corte giudicante sono deceduti da tempo oppure, se vivi, hanno completamente dimenticato le ragioni che li hanno condotti a giudizio". Il sensibile allungamento dei tempi permetterà anche un esame più meditato dei casi. In conseguenza della nuova legge il prossimo processo di forte impatto politico sarà quello sui moti del '60 a Genova contro il governo Tambroni. L'unico imputato ancora in vita è il portuale Maciste Parodi, che dovrà rispondere di danneggiamento per avere rigato la Seicento di un vicequestore. Per quanto riguarda il processo Mills, la prossima udienza è fissata il 4 dicembre del 2042, ma per quella data Berlusconi ha fatto sapere di non poter essere in aula perché ha già fissato un incontro di Stato con il premier bulgaro Mostaciov, che oggi ha quattro anni ma secondo i sondaggi vincerà le elezioni del 2041.
Guidrigildo Su proposta del senatore leghista Carlo Ciumbia, docente di diritto barbarico nella neonata università di Besnate, la maggior parte dei processi penali e civili possono essere chiusi grazie al ripristino del guidrigildo, che prevede il pagamento di una somma di denaro a saldo di ogni pena. La somma, calcolata sulla base dell'Editto di Rotari, è di otto magonzi per ogni anno di detenzione. Il magonzo, introdotto dallo stesso Rotari nel 675 e abolito l'anno dopo perché pesava 22 chili ed era molto pericoloso, equivale, al cambio attuale, a meno di un euro. Con l'introduzione del guidrigildo, Berlusconi potrà evitare il processo Mills versando 13 euro alla Corte, ma per quella data ha già fatto sapere di avere un impegno istituzionale: deve presiedere l'assemblea annuale dell'Assogomme, associazione dei gommisti italiani. Processo all'italiana L'evidente problema del processo penale è la sua aura tragica, poco adatta, secondo i giuristi del Pdl, all'indole profonda del popolo italiano. Ecco dunque l'idea del processo all'italiana. Sulla falsariga dell'opera buffa e della grande tradizione della commedia, questo tipo di dibattimento prevede per tutti i protagonisti, dai giudici agli avvocati agli imputati, costumi da Brighella, Pantalone e Colombina, l'uso del dialetto (suggerito dalla Lega), arringhe cantate su partitura per tenore leggero o baritono, e un'orchestrina che sottolinea i momenti comici. In sede di Appello si passerà alla commedia cinematografica, con l'avvocatessa procace e scosciata che parla in bolognese, l'imputato napoletano che gesticola e piagnucola "tengo famiglia", il testimone romanesco che peta alla Alvaro Vitali e il giudice lombardo che dice "uella, mi son minga un pirla". A dibattimento ultimato l'intero cast, tra grasse risate e applausi del pubblico, avrà imparato che un sorriso, una pacca sulle spalle, una strizzata d'occhio valgono molto di più di una sentenza. Berlusconi, a sorpresa, ha fatto sapere di voler presenziare al processo Mills, versione all'italiana, a patto che la parte dei giudici a latere sia affidata alle due giovani playmate Tatiana e Katiuscha, rivelazioni sexy del prossimo film dei Vanzina 'Natale a Palazzo di Giustizia'. Michele Serra
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Non dobbiamo lasciare nemmeno il minimo sospetto che nel Pdl manchi la volontà di accertare la verità sulle stragi. Non si può liquidare tutto dicendo che i magistrati riaprono istruttorie vecchie di quattordici anni. Se ci sono fatti nuovi, santo cielo, si devono riaprire! Soprattutto se non si ha nulla da temere, come è per Forza Italia e certamente per Berlusconi...
Quando avvicinò quelle due parole fino a quel momento inaccostabili, nella sala del Park Hotel dei Cappuccini di Gubbio tra i notabili del Pdl piombò il silenzio. E il nome Berlusconi affiancato al termine stragi, sembrò fare l'impercettibile rumore della piuma di Maat quando cade sulla bilancia che per gli antichi egizi rappresentava il peso delle anime. La differenza tra la vita e la morte.
È stato in quell'istante, raccontano ora i berlusconiani e i finiani, ormai d'accordo forse solo su questo punto, che tutto si è rotto: il Pdl, la maggioranza, il governo, il rapporto personale tra Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini. Quando il 10 settembre al seminario del Pdl, di fronte allo stato maggiore del suo partito, il presidente della Camera ha inserito nella stessa frase il Cavaliere e il crimine più orribile, sia pure per negare ogni possibilità di sospetto sul premier, il giocattolo si è sfasciato. Inutile provare a rimetterlo insieme, come si è visto nei due mesi successivi. Prima, la crisi istituzionale sfiorata dopo la bocciatura del lodo Alfano da parte della Consulta, con Berlusconi scatenato contro l'Alta Corte e contro il presidente della Repubblica e Fini in difesa dell'operato dei giudici e di Giorgio Napolitano.
Poi, lo scontro sulla giustizia, il violento faccia a faccia sul nuovo pacchetto di leggi salva-premier della scorsa settimana.
Infine, l'intervento del presidente del Senato Renato Schifani di martedì 17 novembre: "Se la compattezza della maggioranza viene meno, bisogna tornare al giudice ultimo che non può che essere, attraverso nuove elezioni, il corpo elettorale". Un'esplicita minaccia di sciogliere le Camere recapitata dalla seconda carica dello Stato. Appena rettificata, ventiquattr'ore dopo, dalla nota di Berlusconi che smentiva di aver mai pensato alle urne. Lo stesso Schifani che a Gubbio aveva liquidato le frasi di Fini sulle inchieste giudiziarie come "percorsi contorti e nebulosi, teoremi, fantasmi di un passato lontano, congiure".
Con l'ingresso nell'agone politico del presidente del Senato, l'impazzimento della maggioranza di centrodestra è completato. Un cupio dissolvi, insondabile perfino per le più consumate volpi di Palazzo. Già: difficile da comprendere perché una coalizione che gode di una maggioranza schiacciante in Parlamento, con un Pd alla faticosa ricerca di una nuova ragione sociale, stia imboccando la via dell'autodistruzione. Eppure lo sfarinamento è in pieno svolgimento, inarrestabile. Basta solo mettere insieme gli elementi degli ultimi giorni. Il tempestoso Consiglio dei ministri della settimana scorsa, per esempio, raccontato nei suoi dettagli più crudi dal 'Corriere della Sera', con due ministri del calibro di Renato Brunetta e Giulio Tremonti che arrivano a prendersi a male parole davanti ai colleghi. E quando il ministro della Funzione pubblica si alza dal suo posto e tende la mano in segno di pace, dalle parole si passa alla rissa. "Se ti avvicini ti prendo a calci in culo", sibila il titolare dell'Economia, non esattamente in stile Aspen. Mentre i due primi della classe, i piccoli geni, si tirano addosso pallette di fango, il capo si disinteressa. Non parla più con nessuno. Dorme.
In sua assenza tutti parlano al posto suo. A suo nome. Per conto di. Non solo Schifani. Anche il sottosegretario all'Economia Nicola Cosentino, accusato di camorra e a rischio arresto, si presenta nel salotto di Bruno Vespa con un solo argomento difensivo: "Io e Berlusconi siamo una cosa sola. A lui devo tutto, se me lo chiede lui faccio un passo indietro".
Nelle stesse ore una buona parte del Pdl campano, quello capeggiato dal finiano Italo Bocchino, fa sapere di valutare seriamente la possibilità di votare la mozione dell'Italia dei Valori che chiede la rimozione di Cosentino dalla poltrona sottoministeriale. "Un atto che da solo vale la crisi di governo", reagisce il super-berlusconiano Mario Valducci, uno dei più decisi a chiedere al premier di spazzare via i ribelli del Pdl. Mentre Denis Verdini, uno dei triumviri che guida il partito, a quanto pare esistono ancora, minaccia l'espulsione di un altro deputato vicino a Fini, Fabio Granata, anche lui favorevole alle dimissioni del sottosegretario sotto inchiesta: "Non siamo una caserma, ma neppure un bordello". Parole infelici, date le utilizzazioni finali dell'ultimo anno dalle parti di palazzo Grazioli, ma questo è il clima.

Il nostro premier ha detto che questa sentenza «nega che l’Europa abbia radici cristiane».
Ma chi la legge scoprirà che la sentenza dice una cosa molto diversa: non mette in dubbio le “radici cristiane”, ma spiega che un crocifisso è un simbolo religioso e che i simboli religiosi nelle scuole dello Stato – quali che siano – rappresentano una forma di maggiore vicinanza di uno Stato a una religione piuttosto che un’altra, e quindi violano il principio dell’equidistanza dello Stato da tutte le religioni stabilito dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata dall’Italia nel 1950.
Anzi, di più: la sentenza fa notare che il vero attacco alla Chiesa cattolica sarebbe stato proprio accettare le tesi del governo italiano, che svuotavano di ogni valore religioso il crocifisso riducendolo a un banale simbolo della tradizione locale. Quasi folcloristico, tipo una pizza o un mandolino.
Comunque, giudicate voi: quella che segue è la sentenza integrale in italiano della Corte Europea dei diritti dell’uomo sulla vicenda del crocifisso in classe, di cui si è parlato troppo a vanvera in questi giorni
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
Nel procedimento Lautsi contro l’ Italia, la Corte europea dei diritti dell’uomo (Seconda Sezione) si riunisce in Camera di consiglio composta da: Françoise Tulkens, presidente, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danut Jocien, Dragoljub Popovic, András Sajó, Isıl Karakas, giudici, e di Sally Dole, cancelliera di sezione.
Dopo averne deliberato in Camera di consiglio il 13 ottobre 2009, rende nota questa sentenza.
PROCEDURA
All’origine del procedimento c’è una richiesta (n. 30814/06) diretta contro la Repubblica italiana da una cittadina di questo Stato, la Sig.ra Soile Lautsi (“la ricorrente”) che ha investito la Corte il 27 luglio 2006 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”). Agisce nel suo nome e in nome dei suoi due bambini, Dataico e Sami Albertin. La ricorrente è rappresentata da N. Paoletti, avvocato a Roma. Il governo italiano (“il governo”) è rappresentato da E. Spatafora e dal suo assistente, il sig. N. Lettieri. La ricorrente adduceva che l’esposizione del crocefisso nell’aula della scuola pubblica frequentata dai suoi bambini era un’ingerenza incompatibile con la libertà di pensiero e di religione e con il diritto a un’istruzione e a un insegnamento conformi alle sue convinzioni religiose e filosofici.
Il 1° luglio 2008 la Corte ha deciso di comunicare la richiesta al governo. Facendo valere le disposizioni dell’articolo 29 comma 3 della Convenzione, ha deciso che sarebbero esaminati allo stesso tempo ammissibilità e fondamento del procedimento.
Tanto la ricorrente quanto il governo hanno depositato osservazioni scritte sul procedimento (articolo 59 comma 1 del regolamento).
I FATTI
La ricorrente risiede a Abano Terme e ha due bambini, Dataico e Sami Albertin. Questi ultimi, rispettivamente all’epoca di undici e tredici anni, frequentavano nel 2001-2002 la scuola pubblica “Istituto comprensivo Statale Vittorino da Feltre”, ad Abano Terme.
Le classi avevano tutti crocifissi esposti, ciò che la ricorrente riteneva contrario al principio di laicità secondo il quale desiderava istruire i suoi bambini. Sollevava quindi la questione nel corso di una riunione organizzata 22 aprile 2002 a scuola e faceva presente il principio (stabilito dalla Corte di Cassazione italiana, sentenza n. 4273 del 1° marzo 2000) per cui la presenza di un crocifisso nelle classi quando queste diventano urne per le elezioni politiche era stato già giudicato contrario al principio di laicità dello Stato.
Il 27 maggio 2002 la direzione della scuola decideva tuttavia di lasciare i crocifissi nelle classi.
Il 23 luglio 2002 la ricorrente impugnava questa decisione davanti al Tribunale amministrativo della regione Veneto. Basandosi sugli articoli 3 e 19 della Costituzione italiana e sull’articolo 9 della Convenzione, ella adduceva la violazione del principio di laicità. Inoltre, denunciava una violazione del principio d’imparzialità dell’amministrazione pubblica (articolo 97 della Costituzione).
Così chiedeva al tribunale di investire la Corte Costituzionale della questione di costituzionalità.
Il ministero della Pubblica istruzione italiano, che ha emanato la direttiva n. 2666 che raccomanda ai direttori delle scuole di esporre il crocifisso, si costituiva quindi parte nella procedura sostenendo che la decisione in questione si basava sull’articolo 118 del Decreto regio n. 965 del 30 aprile 1924 e sull’articolo 119 del Decreto regio n. 1297 del 26 aprile 1928 (disposizioni precedenti alla Costituzione italiana e agli accordi tra l’Italia e Santa Sede).
Il 14 gennaio 2004 il Tar del Veneto riteneva, tenuto conto del principio di laicità (articoli 2,3,7,8,9,19 e 20 della Costituzione) che la questione di costituzionalità non era palesemente infondata e di conseguenza investiva della questione la Corte costituzionale. Inoltre vista la libertà d’insegnamento e visto l’obbligo scolastico, la presenza del crocifisso era imposta agli allievi, ai genitori degli allievi e ai professori e favorivano la religione cristiana al detrimento di altre religioni.
La ricorrente si costituiva quindi parte nella procedura dinanzi alla Corte costituzionale.
Il governo sosteneva che la presenza del crocifisso nelle classi era «un fatto naturale» in quanto il crocifisso non era soltanto un simbolo religioso ma anche «il simbolo della Chiesa Cattolica», che è la sola Chiesa nominata nella Costituzione (articolo 7). Occorreva dunque dedurne che il crocifisso era indirettamente un simbolo dello Stato italiano.
Con un’ordinanza del 15 dicembre 2004 n. 389, la Corte Costituzionale si definiva incompetente, dato che le disposizioni nella controversia in essere non erano leggi dello Stato, ma regolamenti che non avevano forza di legge.
La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo quindi riprendeva.
Con una sentenza del 17 marzo 2005 n. 1110, il Tribunale amministrativo respinse il ricorso della ricorrente. Riteneva che il crocifisso fosse allo stesso tempo il simbolo della storia e della cultura italiane, e quindi dell’ identità italiana, e il simbolo dei principi di uguaglianza, di libertà e di tolleranza come pure della laicità dello Stato.
La ricorrente faceva ricorso dinanzi al Consiglio di Stato.
Con una sentenza del 13 febbraio 2006, il Consiglio di Stato respingeva il ricorso, poiché ritebeva che il crocifisso era diventato uno dei valori laici della Costituzione italiana e rappresentava i valori della vita civile.
IL DIRITTO E LA PRATICA NAZIONALE PERTINENTE
L’ obbligo di esporre il crocifisso nelle aule risale a un’epoca precedente all’unità d’Italia.
Infatti, l’articolo 140 del Regio Decreto n. 4336 del 15 settembre 1860 del Regno di Piemonte e Sardegna stabiliva che «ogni scuola dovrà senza difetto essere fornita (…) di un crocifisso».
Nel 1861, anno di nascita dello Stato italiano, lo Statuto del Regno di Piemonte e Sardegna diventava lo Statuto italiano.
Enunciava tra l’altro che che «la religione cattolica apostolica e romana (era) la sola religione d Stato. Gli altri culti esistenti (erano) tollerati in conformità con la legge».
La presa di Roma da parte dell’esercito italiano, il 20 settembre 1870, a seguito del quale Roma fu proclamata capitale del nuovo Regno d’ Italia, causò una crisi delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa cattolica.
Con la legge n. 214 del 13 maggio 1871, lo Stato italiano regolamentò unilateralmente le relazioni con la Chiesa ed accordò al Papa un certo numero di privilegi per lo svolgimento regolare dell’attività religiosa.
All’avvento del fascismo lo Stato adottò una serie di circolari miranti a fare rispettare l’obbligo di esporre il crocifisso nelle aule.
La circolare del ministero della Pubblica istruzione n. 68 del 22 novembre il 1922 recitava: «In questi ultimi anni, in molte scuole primarie del Regno l’immagine di Cristo ed il ritratto del Re sono stati tolti. Ciò costituisce una violazione manifesta e non tollerabile e soprattutto un danno alla religione dominante dello Stato così come all’unità della nazione. Intimiamo allora a tutte le amministrazioni comunali del regno l’ordine di ristabilire nelle scuole che ne sono sprovviste i due simboli incoronati della fede e del sentimento patriottico».
La circolare del ministero della Pubblica Istruzione n. 2134-1867 del 26 maggio 1926 affermava: «Il simbolo della nostra religione, tanto per la fede quanto per il sentimento nazionale, esorta e ispira la gioventù che nelle università e negli altri istituti superiori affina il suo spirito e la sua intelligenza in previsione delle alte cariche alle quali è destinata».
L’articolo 118 del Regio Decreto n. 965 del 30 aprile 1924 (regolamento interno degli istituti d’istruzione secondari del Regno) recitava: «Ogni scuola deve avere la bandiera nazionale, ogni aula il crocifisso e il ritratto del Re».
L’articolo 119 del Regio Decreto n. 1297 del 26 aprile 1928 (Approvazione di regolamento generale dei servizi d’insegnamento elementare) stabiliva che il crocifisso era fra «le attrezzature e materiali necessari alle sale di classe di scuole».
Le successive leggi nazionali Italiane non hanno mai abolito queste due disposizioni rimaste dunque sempre in vigore e applicabili al caso di specie.
I Patti Lateranensi, firmati l’11 febbraio 1929, segnarono la Conciliazione tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica.
Il cattolicesimo fu confermato come la religione ufficiale dello Stato italiano.
L’articolo 1 del Trattato era così formulato: «L’Italia riconosce e ribadisce il principio stabilito dall’articolo 1 dello Statuto Albertino del 4 marzo 1848, secondo ol quale la religione cattolica, Apostolica e Romana è la sola religione di Stato.
Nel 1948 lo Stato italiano adottava la Costituzione repubblicana. L’articolo 7 di questa riconosceva esplicitamente che «lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel suo ordine, indipendenti e sovrani. Le relazioni tra lo Stato e lo Chiesa cattolica è regolata dai Patti Lateranensi e le modifiche di questi accettate dalle due parti non non esigono procedura di revisione costituzionale‚. L’articolo 8 enunciava che le confessioni religiose diverse da quella cattolica «hanno il diritto di organizzarsi secondo i loro statuti, fintanto che non si oppongono all’ordinamento giuridico italiano». Le relazioni tra lo Stato e queste altre confessioni «sono stabilite dalla legge sulla base di intese con il loro rappresentanti».
A seguito della ratifica, con la legge n. 121 del 25 marzo 1985, della prima disposizione del protocollo addizionale al nuovo Concordato con il Vaticano del 18 febbraio 1984, i Patti Lateranensi del 1929 sono stati modificati. Il principio, proclamato nei Patti Lateranensi secondo cui la religione cattolica era la sola religione dello Stato italiano è stato abolito.
La Corte costituzionale italiana nella sua sentenza n. 508 del 20 novembre 2000 ha riassunto la sua giurisprudenza affermando che principi fondamentali di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (articolo 3 della Costituzione) e di eguale libertà di tutte le religioni dinanzi alla legge (articolo otto) stabilisce che l’atteggiamento dello Stato deve essere segnato da equidistanza e imparzialità, indipendentemente dal numero di membri di una religione o di un’altra (vedere sentenze n. 925/88; 440/95; 329/97) né dall’ampiezza delle reazioni sociali alla violazione di diritti dell’una o dell’ altra (vedere sentenza n. 329/97).
La protezione uguale della coscienza di ogni persona che aderisce a una religione è indipendente della religione scelta (vedere sentenza n. 440/95), cosa che non è in contraddizione con la possibilità di una diversa regolamentazione delle relazioni tra lo Stato e le varie religioni ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione.
Una tale posizione di equidistanza e di imparzialità è il riflesso del principio di laicità che per la Corte costituzionale ha natura «di principio supremo» (vedere sentenza n. 203/89; 259/90; 195/93; 329/97) e che caratterizza lo Stato in senso pluralista.
Le credenze, culture e tradizioni diverse devono vivere insieme nell’uguaglianza e nella libertà (vedere sentenza n. 440/95).
Nella sua sentenza n. 203 del 1989, la Corte costituzionale ha esaminato la questione del carattere non obbligatorio dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. In questa occasione, ha affermato che la Costituzione conteneva il principio di laicità (articoli 2,3,7,8,9,19 e 20) e che il carattere confessionale dello Stato era stato esplicitamente abbandonato nel 1985, ai sensi del protocollo addizionale ai nuovi accordi con la Santa Sede.
La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sull’obbligo di esporre il crocifisso nelle scuole pubbliche, ha risposto con l’’ordinanza del 15 dicembre 2004 n. 389 (vedi sopra). Senza deliberare sul merito, ha dichiarato palesemente inammissibile la questione sollevata poiché essa aveva per oggetto delle disposizioni regolamentari, sprovviste di forza di legge, che quindi sfuggivano alla sua giurisdizione.
LA RICORRENTE
La ricorrente sostiene, nel suo nome e in nome dei suoi bambini, che l’esposizione del crocifisso nella scuola pubblica frequentata da questi ha costituito un’ingerenza incompatibile con il suo diritto di garantire loro un’istruzione e un insegnamento conformi alle sue convinzioni religiose e filosofiche ai sensi dell’articolo 2 del protocollo n. 1, disposizione che è formulata come segue: «Nessuno può vedersi rifiutare il diritto all’istruzione. Lo Stato, nell’ esercizio delle funzioni nel settore dell’istruzione e dell’insegnamento, rispetterà il diritto dei genitori a veder garantiti l’istruzione e l’insegnamento conformemente alle loro convinzioni religiose e filosofiche».
Inoltre la ricorrente adduce che l’esposizione del crocifisso va contro anche la sua libertà di pensiero e di religione stabilita dall’articolo 9 della Convenzione, che enuncia: «Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; questo diritto implica la libertà di cambiare religione o di convinzione, come pure la libertà di manifestare la sua religione o la sua convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o privato, con il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’ compimento dei riti. La libertà di manifestare la sua religione o le sue convinzioni non può essere oggetto di altre restrizioni rispetto a quelle che, previste dalla legge, costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubbliche, o alla protezione dei diritti e libertà degli altri».
La Corte constata che le obiezioni formulate dalla ricorrente non sono palesemente infondate ai sensi dell’articolo 35 comma 3 della Convenzione. Nota inoltre che dette obiezioni non hanno alcun formale motivo di irrecevibilità. Occorre dunque dichiararli ammissibili.
La ricorrente ha fornito la cronistoria delle disposizioni pertinenti. Ella osserva che l’esposizione del crocifisso si fonda, secondo la giurisdizione nazionale italiana, su disposizioni del 1924 e del 1928 che sono sempre in vigore, benché precedenti sia la Costituzione italiana sia gli accordi del 1984 con la Santa Sede e il Protocollo addizionale a questi.
Ma le disposizioni controverse sono sfuggite al controllo di costituzionalità, poiché la Corte costituzionale non avrebbe potuto pronunciarsi sulla loro compatibilità con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano a causa della loro natura di regolamenti e non di leggi dello Stato.
Secondo la ricorrente, le disposizioni in causa sono l’eredità di una concezione confessionale dello Stato che si scontra oggi con il dovere di laicità di quest’ultimo e viola i diritti protetti dalla convenzione.
Secondo la ricorrente, esiste una “questione religiosa” in Italia, poiché, facendo obbligo di esporre il crocifisso nelle aule, lo Stato accorda alla religione cattolica una posizione privilegiata che si traduce in un’ingerenza dello Stato nel diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione della ricorrente e dei suoi bambini e nel diritto della ricorrente a istruire i suoi bambini conformemente alle sue convinzioni morali e religiose, come pure con una forma di discriminazione verso i non cattolici.
Secondo la ricorrente, il crocifisso ha in realtà soprattutto una connotazione religiosa. Il fatto che il crocifisso abbia altre “chiavi di lettura” non comporta la perdita della sua principale connotazione, che è religiosa.
Secondo la ricorrente, privilegiare una religione attraverso l’ esposizione di un simbolo dà la sensazione agli allievi delle scuole pubbliche – e in questo caso ai figli della ricorrente – che lo Stato aderisce a una specifica fede religiosa. Mentre in uno Stato di diritto nessuno dovrebbe percepire lo Stato come più vicino a una confessione religiosa che a un’altra, e soprattutto non le persone che sono più influenzabili a causa della loro giovane età.
Per la ricorrente, questa situazione ha tra l’altro alcune ripercussioni come una pressione incontestabile sui minori e dà la sensazione che lo Stato sia più lontano da quelli che non si riconoscono in questa confessione.
La nozione di laicità significa che lo Stato deve essere neutrale e dare prova di equidistanza rispetto a tutte le religioni, poiché non dovrebbe essere percepito come più vicino di alcuni cittadini che ad altri.
Secondo la ricorrente, lo Stato dovrebbe garantire a tutti i cittadini la libertà di coscienza, incominciando con un’istruzione pubblica atta a forgiare l’autonomia e libertà di pensiero della persona, nel rispetto dei diritti garantiti da Convenzione. Quanto al punto di sapere se un insegnante sarebbe libero di esporre altri simboli religiosi in una sala di classe, la risposta sarebbe negativa, visto l’assenza di disposizioni che lo permettono.
IL GOVERNO
Il governo sostiene che il problema sollevato dalla presente richiesta esce dal quadro propriamente giuridico per tracimare nel terreno della filosofia. Infatti si tratta di determinare se la presenza di un simbolo che ha un’origine e un significato religiosi è in sé una circostanza tale da influire sulle libertà individuali in modo incompatibile con la Convenzione.
Secondo il governo, se il crocifisso è certamente un simbolo religioso, riveste tuttavia anche altri significati. Avrebbe anche un significato etico, comprensibile ed apprezzabile indipendentemente dall’adesione alla tradizione religiosa o storica poiché evoca principi che possono essere condivisi anche da quanti non professano la fede cristiana (non violenza, uguale dignità di tutti gli esseri umani, giustizia, primato dell’individuo sul gruppo, amore per il prossimo e perdono dei nemici).
Secondo il governo, i valori chi fondano oggi le società democratiche hanno la loro origine anche nel pensiero di autori non credenti e lontani dal cristianesimo: tuttavia, secondo il governo, il pensiero di questi autori sarebbe intriso di filosofia cristiana, a causa della loro istruzione e dell’ambiente nel quale sono stati formati.
In conclusione, i valori democratici oggi affonderebbero le loro radici in un passato più lontano, quello del messaggio evangelico. Il messaggio del crocifisso sarebbe dunque secondo il governo un messaggio umanista, che può essere letto in modo indipendente della sua dimensione religiosa, costituito da un insieme di principi ed di valori che formano la base delle nostre democrazie. Il crocifisso, rinviando a questo messaggio, sarebbe perfettamente compatibile con la laicità e accettabile anche dai non cristiani e dai non credenti, che possono accettarlo nella misura in cui evoca l’origine di questi principi e di questi valori.
Secondo il governo, in conclusione, potendo il simbolo del crocifisso essere percepito come sprovvisto di significato religioso, la sua esposizione in un luogo pubblico non costituirebbe in sé un danno ai diritti e alla libertà garantiti dalla Convenzione.
Secondo il governo, questa conclusione sarebbe consolidata dall’analisi della giurisprudenza della Corte che esige un’ingerenza molto più attiva della semplice esposizione di un simbolo per constatare un limite ai diritti e alla libertà.
Così, secondo il governo, c’è ad esempio un’ingerenza attiva che ha comportato la violazione dell’articolo 2 del protocollo n. 1 nel procedimento Folgerø (Folgerø ed altri c. Norvegia, (GC), n. 15472/02, CEDU 2007-VIII). In questo caso invece non è indiscussione la libertà di aderire o meno a una religione, poiché in Italia questa libertà è interamente garantita.
Non si tratta neppure, secondo il governo, della libertà di praticare una religione o di non praticarne nessuna: il crocifisso infatti è sì esposto nelle aule ma non viene in alcun modo chiesto agli insegnanti o agli allievi di fare il segno della croce, né di omaggiarlo in alcun modo, né tantomeno di recitare preghiere in classe.
In realtà, nota il governo, non è neppure richiesto loro di prestare alcuna attenzione al crocifisso.
Infine, la libertà di istruire i bambini conformemente alle convinzioni dei genitori secondo il governo non è in causa: l’insegnamento in Italia è completamente laico e pluralistico, i programmi scolastici non contengono alcuna vicinanza a una religione particolare e l’ istruzione religiosa è facoltativa.
Riferendosi alla sentenza Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen, (7 dicembre 1976, serie A n. 23), nella quale la Corte non ha constatato una violazione, il governo sostiene che, quale che sia la sua forza evocatrice, un’immagine non è paragonabile all’impatto di un comportamento attivo, quotidiano e prolungato nel tempo come l’insegnamento.
Inoltre, secondo il governo, chiunque ha la possibilità di fare istruire i suoi bambini in una scuola privata o in casa, da parte di precettori.
Secondo il governo, le autorità nazionali usufruiscono di un grande margine di valutazione per questioni così complesse e delicate, strettamente legate a cultura e alla storia. L’esposizione di un simbolo religioso in luoghi pubblici non eccederebbe questo margine di valutazione lasciato agli Stati.
Ciò sarebbe tanto vero, secondo il governo, in quanto in Europa esiste una varietà di atteggiamenti in materia. A titolo d’esempio, in Grecia tutte le cerimonie civili e militari prevedono la presenza e la partecipazione attiva di un ministro del culto ortodosso; inoltre, il Venerdì santo, il lutto nazionale sarebbe proclamato e tutti gli uffici e commerci sarebbero chiusi, come avviene in Alsazia.
Secondo il governo, l’esposizione del crocifisso non mette in causa la laicità dello Stato, principio che è iscritto nella Costituzione e negli accordi con la Santa Sede. Non sarebbe neppure, secondo il governo, il segno di una preferenza per una religione, perché ricorderebbe solo una tradizione culturale e dei valori umanisti condivisi da altre persone rispetto ai cristiani.
In conclusione, l’esposizione del crocifisso secondo il governo, non va contro il dovere di imparzialità e di neutralità dello Stato.
D’altra parte, nota il governo, non esistono criteri europei stabiliti sul modo d’interpretare concretamente la nozione di laicità, e quindi gli Stati hanno un ampio margine discrezionale in materia.
Più precisamente, se esiste un criterio europeo sul principio della laicità dello Stato, non ce ne sono invece sulle sue implicazioni concrete e sulla sua attuazione.
Il governo chiede alla Corte di dare prova di prudenza e di astenersi quindi dal dare un contenuto preciso che va a proibire la semplice esposizione di simboli. Altrimenti, darebbe un contenuto materiale predeterminato al principio di laicità, cosa che andrebbe contro la diversità legittima degli approcci nazionali e condurrebbe a conseguenze imprevedibili.
Il governo non sostiene quindi che sia necessario, opportuno o auspicabile mantenere il crocifisso nelle sale di classe, ma semplicemente sostiene che la scelta di mantenerlo o no dipende dalla politica e risponde dunque a criteri di opportunità, e non di legalità.
Nell’evoluzione storica del diritto nazionale descritta dalla ricorrente, che il governo non contesta, occorre tuttavia capire – secondo il governo – che la Repubblica italiana, benché laica, ha deciso liberamente di conservare il crocifisso nelle aule per varie ragioni, fra cui la necessità di trovare un compromesso con le componenti di ispirazione cristiana che rappresentano una parte essenziale della popolazione e con il sentimento religioso di queste componenti.
Quanto a sapere se un insegnante sarebbe libero di esporre altri simboli religiosi in un’aula, secondo il governo, nessuna disposizione la proibirebbe.
In conclusione, il governo chiede alla Corte di respingere la richiesta.
IL PARTECIPANTE TERZO
Il Greek Helsinki monitor (“GHM”) contesta le tesi del governo. La croce, e più ancora il crocifisso, secondo il GHM non può che essere percepito come simbolo religioso.
Il GHM contesta così la dichiarazione secondo la quale occorre vedere nel crocifisso un simbolo diverso da quello religioso e in particolare un emblema condiviso di valori umanisti; ritiene anzi che simile posizione sia offensiva per la Chiesa.
Inoltre, il governo italiano non ha indicato un solo non-cristiano che sarebbe d’ accordo con questa teoria.
Infine, tutte le altre religioni vedono nel crocifisso niente altro che un simbolo religioso.
Se si segue l’ argomentazione del governo secondo la quale l’esposizione del crocifisso non richiede né alcun omaggio né alcuna attenzione, sostiene il GHM, occorrerebbe chiedersi allora perché il crocifisso viene esposto.
L’esposizione di tale simbolo potrebbe essere percepito come una “venerazione istituzionale” di quest’ultimo.
A tale riguardo, il GHM osserva che, secondo i principi direttivi di Toledo sull’insegnamento relativo alle religioni e convinzioni nelle scuole pubbliche (Consiglio di esperti sulla libertà di religione e di pensiero dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa – “OSCE”), la presenza di tale simbolo in una scuola pubblica può costituire una forma d’insegnamento implicito di una religione, ad esempio dando l’impressione che questa religione particolare è favorita rispetto alle altre.
Se la Corte, nel procedimento Folgerø, ha affermato che la partecipazione ad attività religiose può esercitare un’influenza sui bambini, allora, secondo il GHM, l’ esposizione di simboli religiosi può anch’essa averne una.
Occorre anche pensare a situazioni dove i bambini o i loro genitori potrebbero avere timore di ritorsioni nel caso decidessero di protestare.
VALUTAZIONE DELLA CORTE
Per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 2 del protocollo n. 1, nell’esercizio delle funzioni che lo Stato assume nel settore dell’istruzione e dell’insegnamento, la Corte ha individuato nella sua giurisprudenza i principi ricordati sotto che sono pertinenti nel presente procedimento (vedere, in particolare, Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen c. Danimarca, sentenza del 7 dicembre 1976, serie A n. 23, pp 24-28, §§ 50-54, Campbell e Cosans c. Regno Unito, sentenza del 25 febbraio 1982, serie A n. 48, pp 16-18, §§ 36-37, Valsamis c. Grecia, sentenza del 18 dicembre 1996, raccolta delle sentenze e decisioni 1996-VI, pp 2323-2324, §§ 25-28, e Folgerø ed altri c. Norvegia [GC], 15472/02, CEDH 2007-VIII, § 84). (a)
Occorre leggere le due frasi dell’articolo 2 del protocollo n. 1 alla luce non soltanto l’una dell’altra, ma anche, in particolare, degli articoli 8, 9 e 10 della Convenzione.
Sul diritto fondamentale all’istruzione si innesta infatti il diritto dei genitori al rispetto delle loro convinzioni religiose e filosofiche e la prima frase non distingue più della seconda tra l’insegnamento pubblico e l’insegnamento privato. La seconda frase dell’articolo 2 del protocollo n. 1 mira a salvaguardare la possibilità di un pluralismo educativo, essenziale alla preservazione della società democratica così come la concepisce la Convenzione.
A causa dei poteri di uno Stato moderno, è soprattutto l’istruzione pubblica che deve realizzare quest’obiettivo.
Il rispetto delle convinzioni dei genitori deve essere reso possibile nel quadro di un’istruzione capace di garantire un ambiente scolastico aperto e favorendo l’inclusione piuttosto che l’esclusione, indipendentemente dall’origine sociale degli allievi, delle loro credenze religiose o dalla loro origine etnica.
La scuola non dovrebbe essere il teatro di attività di proselitismo o predicazione.
Dovrebbe essere un luogo di unione e confronto di varie religioni e convinzioni filosofici, dove gli allievi possono acquisire conoscenze sulle diverse tradizioni.
La seconda frase dell’articolo 2 del protocollo n. 1 implica che lo Stato, date le sue funzioni in materia d’ istruzione e d’ insegnamento, vigila affinché le informazioni o le conoscenze che appaiono nei programmi siano diffuse in modo oggettivo, critico e pluralistico.
L’articolo proibisce agli Stati di perseguire un obiettivo di indottrinamento, anche non rispettando le convinzioni religiose e filosofiche dei genitori.
Questo è un limite da non superare.
Il rispetto delle convinzioni religiose dei genitori e dei bambini implicano il diritto di credere in una religione o di non credere in alcuna religione.
La libertà di credere e la libertà non di credere sono entrambe protette dall’articolo 9 della Convenzione.
Il dovere di neutralità e di imparzialità dello Stato è incompatibile con un potere qualunque di valutazione da parte di quest’ultimo sulla legittimità delle convinzioni religiose o delle modalità di espressione di queste. Nel contesto dell’insegnamento, la neutralità dovrebbe garantire il pluralismo (Folgero, cit., § 84).
Per la Corte, queste considerazioni conducono all’obbligo per lo Stato di astenersi dall’imporre, anche indirettamente, credenze nei luoghi dove le persone sono dipendenti dallo Stato o anche nei posti in cui le persone possono essere particolarmente infuenzabili.
L’istruzione dei bambini rappresenta un settore particolarmente sensibile poiché, in questo caso, il potere dello Stato è imposto verso coscienze che mancano ancora (secondo il livello di maturità del bambino) della capacità critica che permette di prendere distanza rispetto al messaggio che deriva da una scelta preferenziale manifestata dallo Stato in materia religiosa.
Applicando i principi qui sopra al presente procedimento, la Corte deve esaminare la questione intesa ad accertare se lo Stato, imponendo l’esposizione del crocifisso nelle aule, ha vegliato o meno nell’esercizio delle sue funzioni di istruzione e di insegnamento affinché le conoscenze siano diffuse in modo oggettivo, critico e pluralistico e quindi se ha o no rispettato le convinzioni religiose e filosofiche dei genitori, secondo l’ articolo 2 del protocollo n. 1.
Per esaminare la questione, la Corte considererà in particolare la natura del simbolo religioso e il suo impatto su allievi di una giovane età, in questo caso i figli della ricorrente.
Infatti, nei paesi in cui la grande maggioranza della popolazione aderisce a una religione precisa, la manifestazione dei riti e dei simboli di questa religione, senza restrizione di luogo e di forma, può costituire una pressione sugli allievi che non praticano non la suddetta religione o su quelli che aderiscono a un’altra religione (Karaduman c. Turchia, decisione della Commissione del 3 maggio 1993).
Il governo giustifica l’obbligo (o il fatto) di esporre il crocifisso riferendosi al messaggio morale positivo della fede cristiana, che arriverebbe quindi a esprimere i valori costituzionali laici. Inoltre il crocifisso sarebbe una componente della storia italiana e della tradizione del paese. Attribuisce quindi al crocifisso un significato neutrale e laico in riferimento alla storia e alla tradizione italiane, strettamente legate al cristianesimo.
Il governo sostiene che il crocifisso è un simbolo religioso ma può anche rappresentare altri valori (vedere Tar del Veneto, n. 1110 del 17 marzo 2005, § 16, paragrafo 13 sopra).
Secondo questa Corte il simbolo del crocifisso ha una pluralità di significati, fra i quali il significato religioso è tuttavia predominante.
La Corte considera che la presenza del crocifisso nelle aule va al di là del semplice impiego di simboli in contesti storici specifici.
La Corte ha ritenuto in passato che il carattere tradizionale, nel senso sociale e storico, di un testo utilizzato dai parlamentari per prestare giuramento non privava il giuramento della sua natura religiosa (Buscarini ed altri c. San Marino (GC), n. 24645/94, CEDU 1999-I). 53.
La ricorrente adduce che il simbolo urta le sue convinzioni e viola il diritto dei suoi bambini di non professare la religione cattolica. Il suo convincimento ha un grado di serietà e di coerenza sufficiente perché la presenza obbligatoria del crocifisso possa essere ragionevolmente rienuta in conflitto con questo.
La ricorrente vede nell’esposizione del crocifisso il segno che lo Stato favorisce la religione cattolica.
Tale è anche il significato ufficialmente preso in considerazione nella Chiesa cattolica, che attribuisce al crocifisso un messaggio fondamentale.
Di conseguenza, l’apprensione della ricorrente non è arbitraria.
Le convinzioni della signora Lautsi riguardano così l’impatto dell’esposizione del crocifisso sui suoi bambini (paragrafo 32 sopra), all’epoca di undici e tredici anni.
La Corte riconosce che, per come viene esposto, è impossibile non osservare il crocifisso nelle aule.
Nel contesto dell’istruzione pubblica, questo è necessariamente percepito come parte integrante dell’ambiente scolastico e può di conseguenza essere considerato come “un segno esterno forte” (Dahlab c. Svizzera (dic.), n. 42393/98, CEDU 2001-V).
La presenza del crocifisso può facilmente essere considerata da allievi di qualsiasi età un segno religioso e questi si sentiranno quindi istruiti in un ambiente scolastico influenzato da una religione specifica.
Ciò che può essere gradito da alcuni allievi religiosi, può essere sconvolgente emotivamente per allievi di altre religioni o per coloro che professano nessuna religione.
Questo rischio è particolarmente presente negli allievi che appartengono a minoranze religiose.
La cosiddetta “libertà negativa” non è limitata all’assenza di servizi religiosi o di insegnamenti religiosi. Essa si estende alle pratiche e ai simboli che esprimono, in particolare o in generale, una credenza, una religione o lo stesso ateismo.
Questo diritto negativo merita una protezione particolare se è lo Stato che esprime una credenza e se la persona è messa in una situazione di cui non può liberarsi o soltanto con degli sforzi e con un sacrificio sproporzionati.
L’esposizione di uno o più simboli religiosi non possono giustificarsi né con la richiesta di altri genitori che desiderano un’istruzione religiosa conforme alle loro convinzioni, né – come il governo sostiene – con la necessità di un compromesso necessario con le componenti di ispirazione cristiana.
Il rispetto delle convinzioni di ogni genitore in materia di istruzione deve tenere conto del rispetto delle convinzioni degli altri genitori.
Lo Stato è tenuto alla neutralità confessionale nel quadro dell’istruzione pubblica obbligatoria dove la presenza ai corsi è richiesta senza considerazione di religione e che deve cercare di insegnare agli allievi un pensiero critico.
La Corte non vede come l’esposizione nelle aule di scuole pubbliche di un simbolo che è ragionevole associare al cattolicesimo (la religione maggioritaria in Italia) potrebbe servire al pluralismo educativo che è essenziale alla preservazione d’ una società democratica come la concepisce la Convenzione, e alla preservazione del pluralismo che è stato riconosciuto dalla Corte costituzionale nel diritto nazionale.
La Corte ritiene che l’esposizione obbligatoria di un simbolo confessionale nell’esercizio del settore pubblico relativamente a situazioni specifiche che dipendono dal controllo governativo, in particolare nelle aule, viola il diritto dei genitori di istruire i loro bambini secondo le loro convinzioni e il diritto dei bambini scolarizzati di credere o non di credere.
La Corte considera che questa misura violi questi diritti poiché le restrizioni sono incompatibili con il dovere che spetta allo Stato di rispettare la neutralità nell’esercizio del settore pubblico, in particolare nel settore dell’ istruzione.
Perciò la Corte stabilisce che in questo caso c’è stata violazione dell’articolo 2 del protocollo n. 1 e dell’ articolo 9 della Convenzione.
La ricorrente sostiene inoltre che l’ingerenza viola anche il principio di non discriminazione, secondo l’ articolo 14 della convenzione.
Il governo contrasta questa tesi.
La Corte constata che quest’obiezione non è palesemente infondata ai sensi dell’articolo 35 comma 3 della Convenzione. Nota inoltre che non si presenta alcuna altra ragione d’irrecevibilità. Occorre dunque dichiararla ammissibile.
Tuttavia, in considerazione delle circostanze del presente procedimento e del ragionamento che l’ha condotta a constatare una violazione dell’articolo 2 del Protocollo n. 1 combinato con l’ articolo 9 della Convenzione, la Corte ritiene che non vi sia motivo di esaminare la questione anche per quanto riguarda l’articolo 14, preso isolatamente o combinato con le disposizioni sopra.
Alla fine dell’articolo 41 della Convenzione si dice che «se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e se il diritto nazionale dell’alta parte contraente non permette di cancellare le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte danneggiata una soddisfazione equa».
La ricorrente sollecita il pagamento di una somma di almeno 10.000 EUR per pregiudizio morale. Il governo ritiene che una constatazione di violazione sarebbe sufficiente. In secondo luogo il governo sostiene che la somma richiesta è eccessiva e ne richiede il rifiuto o la riduzione secondo equità.
Dato che il governo italiano non ha dichiarato di essere pronto a rivedere le disposizioni che disciplinano la presenza del crocifisso nelle aule, la Corte ritiene che a differenza di ciò che fu il caso e Folgerø ed altri (sentenza summenzionata, § 109), la constatazione di violazione non può bastare in questa fattispecie.
Di conseguenza, deliberando secondo equità, accorda 5.000 EUR a titolo del pregiudizio morale.
La ricorrente chiede inoltre 5.000 EUR per le spese e costi impegnati nella procedura a Strasburgo.
Il governo osserva che la ricorrente non ha sostenuto la sua domanda e suggerisce il rifiuto di questa.
Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente non può ottenere il rimborso delle sue spese e dei suoi costi se non nella misura in cui si trovano stabiliti la loro realtà, la loro necessità e il carattere ragionevole del loro tasso. Nella fattispecie, la ricorrente non ha prodotto nessun documento giustificativo in appoggio della sua domanda di rimborso.
La Corte decide quindi di respingere questa richiesta.
La Corte giudica adeguato calcolare il tasso degli interessi moratori sul tasso d’interesse sulla facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti di percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL’ UNANIMITÀ:
1. Dichiara la richiesta ammissibile.
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 2 del protocollo n. 1 esaminato con l’articolo 9 della Convenzione.
3. Stabilisce che non abbia luogo l’esame dell’obiezione riferita all’ articolo 14 preso isolatamente o combinato con l’articolo 9 della Convenzione e l’articolo 2 di Protocollo n. 1;
4. Stabilisce a) che lo Stato italiano deve versare alla ricorrente, entro tre mesi a contare del giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva, in base all’articolo 44 comma 2 della Convenzione, 5.000 EUR (cinquemila euro), per danno morale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo d’imposta; b) che a partire dalla scadenza del suddetto termine e fino al pagamento, questo importo sarà da aumentare in base a un interesse semplice pari a un tasso uguale a quello di facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile per questo periodo, aumentato di tre punti di percentuale.
La Corte respinge la domanda di soddisfazione equa per l’eccedenza.
Sentenza redatta in francese, quindi comunicata per iscritto il 3 novembre 2009, in applicazione dell’articolo 77 commi 2 e 3 del regolamento.
Berlusconi si cucina da solo i suoi guai. Distrugge, di giorno, i muri che i suoi consiglieri fabbricano, di notte, per difenderlo. Quelli si erano appena rimboccati le maniche, con buona volontà, per riproporre - complici, le debolezze di Piero Marrazzo - la separatezza e l'inviolabilità della sfera privata dalla funzione pubblica (ancora!).
Salta fuori che l'Egoarca ha avvertito per tempo il governatore: "C'è in giro un video contro di te". Frammento superbo della nostra vita pubblica. Merita di essere analizzato, e con cura. Viene comodo farlo in quattro quadri. 
Nel primo quadro, bisogna riscrivere con parole più adatte quel che sappiamo. Non il signor Silvio Berlusconi, ma il presidente del consiglio - proprietario del maggior gruppo editoriale del Paese - allerta il governatore "di sinistra" che il direttore di una sua gazzetta di pettegolezzi (Chi) ha in mano un video che lo compromette. Glielo ha detto la figlia (Marina, presidente di Mondadori). A questo punto, il capo del governo potrebbe consigliare all'altro uomo di governo di non perdere un minuto e di denunciare il ricatto all'autorità giudiziaria. Nemmeno per sogno. Il presidente del Consiglio indica all'altro attraverso chi passa il ricatto, ne fornisce indirizzo e numero di telefono: che il governatore si aggiusti le cose da solo mettendo mano al portafoglio e "ritirando la merce dal mercato", come pare si dica in questi casi. È la pratica di uomini che governano senza credere né alla legge né allo Stato, né in se stessi né nella loro responsabilità. In una democrazia rispettabile, l'argomento potrebbe essere definitivo. Nell'"Italia gobba", la legalità è opzione, mai dovere, e quindi l'argomento diventa trascurabile. Trascuriamolo (per un attimo solo) e immaginiamo che Marrazzo riesca nell'impresa di ricomprarsi quel video.
È il secondo quadro. Vediamo che cosa accade a questo punto. Piero Marrazzo annuncia la sua seconda candidatura al governatorato. Si vota in marzo. Il candidato "di sinistra" è consapevole che il suo destino politico e personale è nelle mani del leader della coalizione "di destra". In qualsiasi momento, quello può tirare la corda e rompergli il collo. A quel punto, a chi appartiene la vita di Piero Marrazzo? A se stesso, alle sue decisioni politiche, ai suoi comportamenti privati o alla volontà e alle strategie dell'antagonista? È una condizione di vulnerabilità politica che dovrebbe consigliargli la piena trasparenza a meno di non voler diventare un burattino. Al contrario, Marrazzo tace e tira avanti. Scoppia lo scandalo e mente ("È una bufala", "Non c'è alcun video"). Lo scandalo diventa insostenibile e ancora rifiuta la responsabilità della verità: non dice dell'avvertimento di Berlusconi; non dice come si procura il denaro che gli occorre per le sue scapestrate avventure. (Sono buone ragioni per chiedergli di nuovo le dimissioni perché non è sufficiente l'ipocrita impostura dell'autosospensione). Quel che accade al governatore ci mostra in piena luce come funziona "una macchina". È il terzo quadro. Al centro della scena, i direttori delle testate di proprietà del presidente del Consiglio (o da lui influenzate). In questo caso, Alfonso Signorini, direttore di Chi, già convocato d'urgenza da una vacanza alle Maldive per confondere, con una manipolazione sublunare della realtà, il legame del premier con una minorenne.
Signorini spiega come vanno le cose in casa dell'Egoarca, premier e tycoon. Direttamente con le redazioni o, indirettamente, da strutture esterne o da chi vuole qualche euro facile - i direttori raccolgono fango adatto a un rito di degradazione. Una volta messa al sicuro la poltiglia del disonore (autentica o farlocca, a costoro non importa), il direttore avverte i vertici del gruppo, l'amministratore delegato e il presidente. Che si incaricano di informare l'Egoarca. A questo punto, il premier è padrone del gioco. Pollice giù, e scatta l'aggressione. Pollice su, e il malvisto finisce in uno stato di minorità civile. Accade al giudice Mesiano, spiato dalle telecamere di Canale5.
Berlusconi addirittura annuncia l'imboscata: "Presto, ne vedremo delle belle". Accade al direttore dell'Avvenire, Dino Boffo, colpevole di aver dato voce all'imbarazzo delle parrocchie per la vita disonorevole del premier. Accade al presidente della Camera, Gianfranco Fini, responsabile di un cauto e motivato dissenso politico. Accade a Veronica Lario, moglie ribelle. A ben vedere, accade oggi al ministro dell'Economia che può intuire sul giornale del premier qualche avvertimento. Suona così: "Tremonti in bilico"; "Se Tremonti va, Draghi arriva". C'è da chiedersi: quanti attori del discorso pubblico sono oggi nella condizione di sottomissione che anche Marrazzo era disposto ad accettare?
Quarto e ultimo quadro, allora. Non viviamo nel migliore dei mondi. La personalizzazione della politica ha cambiato ovunque le regole del gioco e il fattore decisivo di ogni competizione è la proiezione negativa o positiva dell'uomo politico - e della sua affidabilità - nella mente degli elettori. È la ragione che fa del "killeraggio politico - scrive Manuel Castells (Comunicazione e potere) - l'arma più potente nella politica mediatica". I metodi sono noti. Si mette in dubbio l'integrità dell'avversario, nella vita pubblica e in quella privata. Ricordate che cosa accade a McCain e Kerry? Si ricordano agli elettori, "in modo esplicito o subliminale", gli stereotipi negativi associati alla personalità del politico, per esempio essere nero e musulmano in America. È la lezione che affronta Barack Obama. Si distorcono le dichiarazioni o le posizioni politiche. Si denunciano corruzione, illegalità o condotta immorale nei partiti che sostengono il politico. Naturalmente, le informazioni distruttive si possono raccogliere, se ci sono; distorcerle, se appaiono dubbie o controverse; fabbricarle, se non ci sono. È uno sporco lavoro, che ha creato negli Stati Uniti, dei professionisti. Uno di loro, Stephen Marks, consulente dei repubblicani, ha raccontato in un libro (Confessions of a Political Hitman, Confessioni di un killer politico) il suo modus operandi. È interessante riassumerlo: "Passo I, il killer politico raccoglie il fango. Passo II, il fango viene messo in mano ai sondaggisti che determinano quale parte del fango arreca maggior danno politico. Passo III, i sondaggisti passano i risultati a quelli che si occupano di pubblicità, che passano i due o tre elementi più dannosi su Tv, radio e giornali con l'intento di fare a pezzi l'avversario politico. Il terzo passo è il più notevole. Mi lascia a bocca aperta l'incredibile talento degli addetti ai media... quando tutto è finito, l'avversario ha subito un serio colpo, da cui non riesce più a riprendersi". Qui, quel che conta è la segmentazione del lavoro e soprattutto "l'incredibile talento degli addetti ai media" perché devono essere i più abili e i più convincenti. I media, negli Stati Uniti, non sono a disposizione della politica e per muoverli occorre "provocare fughe di notizie rimanendo al di fuori della mischia", offrire "merce" che regga a una verifica, a un controllo, che sia significativa e in apparenza corretta anche quando è manipolata.
In Italia, non esiste questo scarto. Non c'è questa fatica da fare perché non c'è alcuna segmentazione della politica mediatica. Uno stesso soggetto ordina la raccolta del fango, quando non lo costruisce. Dispone, per la bisogna, di risorse finanziarie illimitate; di direzioni e redazioni; di collaboratori e strutture private; di funzionari disinvolti nelle burocrazie della sicurezza, magari di "paesi amici e non alleati". Non ha bisogno di convincere nessuno a pubblicare quella robaccia. Se la pubblica da sé, sui suoi media, e ne dispone la priorità su quelli che influenza per posizione politica. È questa la "meccanica" che abbiano sotto gli occhi e bisogna scorgere - della "macchina" - la spaventosa pericolosità e l'assoluta anomalia che va oltre lo stupefacente e noto conflitto d'interessi. Quel che ci viene svelato in queste ore è un sistema di dominio, una tecnica di intimidazione che mette freddo alle ossa, che minaccia l'indipendenza delle persone, l'autonomia del loro pensiero e delle loro parole. I più onesti, dovunque siano, dovrebbero riconoscerlo: non parliamo più di trasparenza della responsabilità pubblica, di vulnerabilità, di pubblico/privato. Più semplicemente, discutiamo oggi della libertà di chi dissente o di chi si oppone. O di chi potrebbe sentirsi intimidito a dissentire o a opporsi all'Egoarca.
GIUSEPPE D'AVANZO

Il 24 novembre 1969, il Comitato centrale del PCI deliberava la radiazione di Rossana Rossanda, Luigi Pintor e Aldo Natoli, accusati di "frazionismo" per aver detto che a Praga forse i russi non si erano comportati proprio da gentiluomini. Oggi invece una Binetti qualunque, che con un voto di preferenza non sarebbe stata eletta nemmeno ad amministrare il suo condominio, fa quel cazzo che vuole in Parlamento, e pensa che non sia necessario scoraggiare chi picchia qualcuno solo perche' non e' etero. Il messaggio e' chiaro: menate pure chi volete, tanto in tribunale le persecuzioni omofobiche resteranno equivalenti alle risse tra ubriachi. Di fronte a una cosa del genere, in qualunque partito minimamente progressista il segretario avrebbe proposto al Comitato centrale una immediata mozione di sfiducia per strappare la tessera della Binetti con la stessa celerita' con cui e' stata strappata quella di Grillo. E magari Berlinguer ci avrebbe aggiunto un bel calcio in culo come si usa in Sardegna tra gente onesta e sanguigna quando qualcuno continua a romperti le balle per anni con le stesse cazzate e vuoi levartelo di torno una volta per tutte. Ma noi siamo a puttanopoli, e quindi il segretario del PD decide di non fare una beneamata minchia, se non cinguettare col fringuellino di Twitter qualche fermissima e laica ovvieta' inutile, giusto per trastullarsi con un uccello virtuale nell'impossibilita' di utilizzare le sue palle reali per mettere alla porta la corrente eugenetica del suo partito. E a questo punto contemplo questo spettacolo degradante, mi fermo a guardare la Binetti, il suo entourage, la sua corrente politica e su fino ai vertici del suo partito. E ritrovo la fede. Vedo la luce. Penso a Dio, e lo ringrazio per avermi dato la forza di non votare mai il PD, sottraendomi alla propaganda del "voto utile" il cui unico risultato e' stato trasformare Di Pietro nell'estrema sinistra del Parlamento. Guardo le stelle e penso che lassu' c'e' un amore talmente grande da abbracciare perfino Ferrara, una giustizia talmente profonda da raggiungere anche Papi, una sapienza talmente viva da capire le poesie di Bondi. Non posso dimostrarne l'esistenza, ma oggi piu' che mai sento dentro di me con chiarezza la presenza di una forza suprema che trascinera' ognuno verso il suo Karma, spingendo Paola Binetti verso un raduno satanico scambiato per una convention del PDL, dove sara' finalmente immolata da un gruppo di arianissimi ed eterosessuali seguaci del maligno rimasto a corto di vergini, che forniranno al cattolicesimo una nuova martire da venerare nelle preghiere quotidiane. E tutto sara' compiuto.
Ulisse Acquavita
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Approvata una mozione dell'Udc che sancisce l'incostituzionalità
Aggravante per la violenza omofobica, il no dei deputati
(Ddl Camera 1658-A)
No della Camera all'esame della proposta di legge che puntava a introdurre nel Codice Penale l'aggravante per i reati commessi in ragione dell’orientamento sessuale della vittima ovvero per omofobia. L'Aula ha infatti approvato una mozione dell'Udc nella quale si stabilisce l'incostituzionalità della proposta di legge. Secondo la mozione la proposta vìola il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione con riferimento al canone della ragionevolezza in quanto "l’inserimento tra le circostanze aggravanti comuni previste dall’articolo 61 del codice penale della circostanza di aver commesso il fatto per finalità inerenti all’orientamento sessuale ricomprende qualunque orientamento ivi compresi incesto, pedofilia, zoofilia, sadismo, necrofilia, masochismo ecc". Inoltre per la pregiudiziale di costituzionalità «non essendo possibile accertare nell’interiorità dell’animo l’autentico movente che spinge alla violenza, ne conseguirebbe che chi subisce violenza, presumibilmente per ragioni di orientamento sessuale, riceverebbe una protezione privilegiata rispetto a chi subisce violenza tout court». Il testo poi, secondo la pregiudiziale approvata, "si pone in contrasto con l’articolo 25 della Costituzione in quanto in assenza di una nozione di orientamento sessuale la circostanza aggravante, nella parte in cui dà rilevanza all’orientamento sessuale, viola il principio di tassatività della fattispecie penale". (13 ottobre 2009)
Ddl Camera 1658-A - - Modifica all'articolo 61 del codice penale, concernente l'introduzione della circostanza aggravante relativa all'orientamento o alla discriminazione sessuale. - Questione pregiudiziale di costituzionalità
il testo unificato delle proposte di legge n. 1658 e 1882, recante l'introduzione nel codice penale della circostanza aggravante inerente all'orientamento o alla discriminazione sessuale, presenta profili di violazione della Carta costituzionale;
1. (violazione dell'articolo 3 della Costituzione) - la disposizione viola il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione con riferimento al canone della ragionevolezza in quanto: l'inserimento tra le circostanze aggravanti comuni previste dall'articolo 61 del codice penale della circostanza di aver commesso il fatto per finalità inerenti all'orientamento sessuale ricomprende qualunque orientamento ivi compresi incesto, pedofilia, zoofilia, sadismo, necrofilia, masochismo non essendo possibile accertare nell'interiorità dell'animo l'autentico movente che spinge alla violenza, ne conseguirebbe che chi subisce violenza, presumibilmente per ragioni di orientamento sessuale, riceverebbe una protezione privilegiata rispetto a chi subisce violenza tout court. Si introdurrebbe quindi un trattamento diverso nella commissione di delitti non colposi senza alcuna ragionevole giustificazione;
2. (violazione dell'articolo 25 della Costituzione) - la norma si pone in contrasto con l'articolo 25 della Costituzione in quanto, in assenza di una nozione di orientamento sessuale, la circostanza aggravante, nella parte in cui dà rilevanza all'orientamento sessuale, viola il principio di tassatività della fattispecie penale, a tal fine si evidenzia come dell'espressione «orientamento sessuale» non sia data una definizione, né sia rinvenibile nell'ordinamento penale. L'espressione è estremamente generica in quanto può indicare fenomeni specifici come l'omosessualità oppure, più in generale, ogni «tendenza sessuale» comprendendo anche incesto, pedofilia, zoofilia, sadismo, masochismo e qualsiasi altro genere di scelta sessuale, che nulla ha a che vedere con l'omosessualità; inoltre l'indeterminatezza concettuale dell'espressione orientamento sessuale non consente di individuare le fattispecie meritorie di una particolare tutela. Nel caso di specie la norma prevede come circostanza aggravante di reato una posizione soggettiva della persona offesa che non sempre appare meritevole di una tutela differenziata. Per comprendere appieno la censura di costituzionalità si osservi che ad oggi con riferimento alle particolari condizioni delle persone offese sono previste aggravanti unicamente per fatti commessi contro pubblici ufficiali, persone incaricate di pubblico servizio, persone rivestite della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio. Orbene, è di tutta evidenza che a differenza della disposizione in esame nei casi citati si tratta sempre di posizioni oggettive: la particolare qualità della persona offesa giustifica ictu oculi un aggravio di tutela in relazione alla particolarità delle funzioni svolte. Anche nelle ipotesi, pur presenti nell'ordinamento e derivanti dall'adempimento di obblighi internazionali, di aggravanti che si applicano quando il fatto è commesso per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, si fa sempre riferimento a circostanze oggettive circa le condizioni della persona offesa, delibera di non procedere all'esame del testo unificato delle proposte di legge n. 1658-1882-A.
n. 1. Vietti, Buttiglione, Rao, Capitanio Santolini, Volontè, Ciccanti, Compagnon, Naro.
Art. 1.
1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«11-quater) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale, contro la libertà personale e contro la libertà morale, commesso il fatto per finalità inerenti all'orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa dal reato».
"Lei non ha capito niente perché lei è un uomo medio: un uomo medio è un mostro, un pericoloso delinquente, conformista, razzista, schiavista, qualunquista. Lei non esiste... Il capitale non considera esistente la manodopera se non quando serve ...la produzione... e il produttore del mio film è anche il padrone del suo giornale... Addio."


I 15 giudici della Consulta che devono esprimersi sulla legittimità costituzionale della legge sull'immunità delle alte cariche dello stato sono di nuovo in camera di consiglio. Attesa per la sentenza. Suggerisce Francesco Cossiga, che qualora la Consulta dovesse decidere di «rovesciare il tavolo» sancendo l'illegittimità costituzionale del Lodo Alfano, Silvio Berlusconi dovrebbe ripetere quanto fece Amintore Fanfani nel 1987: presentarsi alle Camere, farsi votare contro dalla sua maggioranza e «sfidare» il Capo dello Stato a tentare di formare un nuovo governo «da bocciare», costringendolo così a sciogliere le Camere.
Quella storia il presidente emerito la conosce bene, visto che a quei tempi era lui l'inquilino del Colle. Ed è possibile che più di qualcuno nel Pdl vi presti attenzione, anche se ieri chi usciva da Palazzo Grazioli, residenza romana del Cavaliere, sprizzava ottimismo. «L'umore di Berlusconi? eccellente come al solito» garantiva Niccolò Ghedini, avvocato del premier nonché parlamentare e protagonista dell'arringa mattutina alla Consulta. «È alle stelle, come i sondaggi», gli faceva eco il vicecapogruppo vicario Italo Bocchino. La sintesi è affidata a Sandro Bondi: «Il premier è sereno perché ha fiducia nella stragrande maggioranza dei magistrati».
Ma resta il punto fermo, ripetuto ieri dal presidente del Senato Renato Schifani, che «gli italiani vogliono scegliere il loro governo». E quindi, al di là di quale sarà la pronuncia della Corte, la seconda carica dello Stato, come anche il suo omologo alla Camera Gianfranco Fini, non ritiene possano esserci «sbocchi a governi diversi da quella che è stata la volontà elettorale».
È il leit motiv che tutto il centro-destra va ripetendo in queste ore. L'eventuale bocciatura del Lodo per illegittimità costituzionale – ad esempio perché non sarebbe stata sufficiente la mera legge ordinaria trattandosi di una fattispecie assimilabile all'immunità – è comunque l'ipotesi ritenuta più improbabile nella maggioranza. E in ogni caso, qualora si avverasse, non obbligherebbe certamente Berlusconi alle dimissioni. Formalmente la decadenza dello scudo riaprirebbe i procedimenti contro il premier sospesi dal lodo Alfano, ma non potrebbe imporre a Berlusconi di rimettere il proprio mandato. Anche perché, dicevano ieri alcuni degli esponenti di maggior spicco del Pdl, non coinvolgerebbe soltanto il premier: «Sarebbe una sconfessione anche del presidente della Repubblica». E un fedelissimo del Cavaliere, qual è Giorgio Stracquadanio, ha ulteriormente esplicitato: «È stato proprio il Capo dello Stato che ha posto la premessa tra il diritto di difesa e il dovere di governare».
Il ricorso alle urne al momento appare dunque come una extrema ratio, sbandierata più per enfatizzare il presunto «disegno eversivo» dei cosiddetti poteri forti, che per realismo politico. Così come la discesa in piazza a sostegno del premier annunciata forse un po' troppo precipitosamente lunedì. «La manifestazione? Se la faremo sarà a dicembre e per quella data si capiranno nel frattempo molte cose...», osservavano ieri ai piani alti di Palazzo Madama.
Diverso sarebbe se la Corte, pur non cancellando totalmente lo scudo a difesa delle alte cariche, intervenisse con una pronuncia in cui ne dichiari l'illegittimità parziale, attraverso una sentenza additiva, oppure con un verdetto di rigetto accompagnato da un'interpretazione della norma. In questo caso infatti lo scudo resterebbe sì in vigore, ma dovrebbe essere applicato secondo i criteri decisi dalla Corte. In entrambe le ipotesi è presumibile che si torni davanti al Parlamento, per intervenire con una nuova legge finalizzata a sancire formalmente le motivazioni della Consulta. È un percorso che non viene ritenuto pericoloso nella maggioranza.
I processi a carico del premier rimarrebbero comunque sospesi e dunque non inciderebbero sulla funzione di governo del presidente del Consiglio. Certo – faceva notare qualcuno in Transatlantico – molto dipende da quello che ci sarà scritto nella motivazione. Ma non per eventuali ricadute «tecniche» bensì per quelle politiche. Riaprire il dibattito sarebbe comunque fastidioso, per usare un eufemismo, visto che l'attenzione sarebbe nuovamente concentrata sulle vicende giudiziarie del premier. Ecco perché tutti nella maggioranza sperano che alla fine la scelta della Corte sia per la inammissibilità o infondatezza dei ricorsi contro il lodo: in questo caso lo scudo sopravviverebbe e i processi Mills e Mediaset rimarrebbero sospesi.